Con la decisione n. 66 del 2013, depositata lo scorso 12 aprile, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della l. reg. Lazio 28 marzo 2012, n. 1, che ha istituito e disciplinato un marchio regionale collettivo di qualità, “al fine di assicurare ai consumatori la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari”, nonché con l’obiettivo di incentivare “la valorizzazione e la promozione della cultura enogastronomica tipica regionale” (su questo tema, cfr. anche la sent. n. 86 del 2012, commentata su questo blog da R. Di Maria).
Tale normativa demandava alla Giunta regionale il compito di: individuare le tipologie di prodotti da ammettere all’uso del marchio; determinare i criteri e le modalità di concessione e di utilizzo del medesimo; programmare e concedere appositi contributi.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha denunciato il contrasto delle disposizioni in esame con l’art. 117, co. 1, Cost., norma che, sottoponendo leleggi statali e regionali all’osservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario (oltre che della Costituzione e degli obblighi internazionali), funge da parametro interposto rispetto al diritto dell’Unione europea. In particolare, il riferimento è agli artt. 34 e 35 TFUE, che vietano agli Stati membri “le restrizioni quantitative” all’importazione e all’esportazione, “nonché qualsiasi misura di effetto equivalente”.
Il ricorrente ha inoltre invocato la violazione dell’art. 120, co. 1, Cost., poiché l’istituzione del marchio regionale potrebbe ostacolare la libera circolazione delle merci non solo a livello comunitario, ma anche all’interno del mercato nazionale.
La Regione Lazio ha contestato le doglianze statali, affermando che la ratio del marchio in questione sia da rinvenirsi esclusivamente nell’esigenza di tutela dei consumatori.
Richiamando una propria recente decisione (si tratta della sent. n. 191 del 2012), il giudice delle leggi ha reputato la questione fondata sotto il profilo della violazione dell’art. 117, co. 1, Cost. (ritenendo assorbito l’ulteriore censura inerente l’art. 120, co. 1, Cost.). In proposito, la Corte ha richiamato svariate pronunce con cui la Corte di Giustizia ha inteso in senso ampio il concetto di “misura di effetto equivalente”, rinvenendo quest’ultima in ogni normativa “che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari” (cfr. in materia la nota sentenza Dassonville del 1974).
Muovendo da tale quadro, secondo i giudici di Palazzo della Consulta la legge laziale “è innegabilmente idonea a indurre il consumatore a preferire prodotti assistiti da siffatto marchio regionale rispetto ad altri similari, di diversa provenienza”; sì che la stessa è idonea a produrre, anche indirettamente o potenzialmente, effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci.
Infine, il giudice delle leggi ha ricordato che la tutela del consumatore, richiamata dalla resistente a sostegno della legittimità della propria normativa, ricade pacificamente nella competenza trasversale statale di cui all’art. 117, co. 2, lett. l), sì che la Regione non avrebbe comunque potuto legiferare in materia.
In conclusione, si può affermare che un soggetto pubblico ha il potere di istituire un marchio in funzione del perseguimento di una politica di qualità; tuttavia, ciò non lo esonera dal rispetto della normativa posta a tutela degli scambi all’interno del territorio europeo.
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