Una delle aziende impegnate nella realizzazione del metanodotto Italia-Albania-Grecia ai fini dell’approvvigionamento dell’Europa meridionale, aveva presentato istanza di assoggettamento a valutazione di impatto ambientale al Ministero dell’Ambiente. Nell’ambito di tale procedimento era emersa la necessità di una approfondita analisi ambientale da svolgersi mediante indagini geofosiche nel leccese, che la stessa aveva poi affidato ad un’altra società, la quale, individuato nel territorio del Comune di Melendugno il luogo in cui effettuarle, chiedeva a quest’ultimo la relativa autorizzazione.
Le suddette società si erano viste respingere la richiesta dall’Ufficio tecnico del suddetto Comune, sulla scorta di una deliberazione del Consiglio comunale del dicembre 2012 che impegnava gli organi dell’ente locale a negare ogni atto di assenso alla realizzazione del gasdotto.
Proponendo ricorso al TAR, le società rilevavano la violazione del T.U.E.L. e degli art. 97 e 117 Cost., in particolare ritenendo che:
- il Consiglio comunale fosse organo di indirizzo e controllo politico le cui competenze sono indicate dall’art. 42 T.U.E.L. e che spettasse invece al funzionario responsabile il compito di valutare l’ammissione o meno dell’istanza previa autonoma istruttoria, ex art. 107 T.U.E.L.;
- l’elenco degli “atti fondamentali” di cui all’art. 42 del T.U.E.L., attribuiti al consiglio comunale fosse tassativo e che dunque il Consiglio avesse esercitato un potere esulante dalla sua sfera di competenza;
- la separazione fra funzione politica e amministrativa costituisse principio fondamentale dell’ordinamento giuridico;
- le esigenze di protezione dell’ambiente non potessero in ogni caso impedire la realizzazione di infrastrutture giudicate strategiche dall’Unione Europea.
Il TAR Puglia, accogliendo il ricorso, fa proprie le istanze delle ricorrenti.
Dopo aver rilevato la sua competenza a conoscere la controversia, infatti, pur prendendo atto che la delibera consiliare che vietava qualsiasi concessione, parere, autorizzazione o nullaosta relativi alla realizzazione del gasdotto che considera la vocazione turistica del Comune di Melendugno, il giudice amministrativo ritiene però che ciò non può condurre alla determinazione di ostacolare a priori la realizzazione dell’intervento alla quale concorre “l’attività dello Stato italiano, che a sua volta coopera allo sviluppo della rete energetica europea, nel cui ambito l’opera in questione assume rilevanza strategica”.
Infatti le esigenze di tutela della comunità locale non può essere considerata isolata e di per sé scissa dal contesto nazionale in cui si innesta il sistema delle autonomie, poichè ogni intervento dei poteri locali deve coordinarsi con le prerogative degli altri pubblici poteri, secondo il principio di leale collaborazione a più riprese espresso dalla giurisprudenza costituzionale.
Secondo il Supremo Collegio, inoltre, Consiglio comunale è organo di indirizzo e controllo politico–amministrativo e le sue competenze sono rigidamente fissate dall’art. 42 del T.U.E.L. secondo una elencazione tassativa e non può assumere per questo atti di gestione annoverabili tra i compiti della dirigenza ai sensi dell’art. 107 T.U.E.L.
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