Il TAR Palermo, con sent. n. 1328 del 2013, ha annullato la determinazione n. 69/DS del 2012 del Commissario Straordinario del Comune di Palermo che individuava le nuove sedi farmaceutiche in applicazione dell’art. 11 del D.L. n. 1 del 2012, convertito in legge n. 27 del 2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) il quale dispone che “«[…]Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall’articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate […]». In particolare la ricorrente lamentava l’incompetenza del Commissario straordinario del Comune di Palermo ad adottare il suddetto provvedimento.
Secondo il TAR, tale motivo è fondato e assorbe tutti gli altri pure fatti valere dalla ricorrente.
In particolare il Collegio nota come tale provvedimento fosse stato emanato con i poteri del Sindaco, dal Commissario straordinario che, ai sensi del decreto del Presidente della Regione Siciliana del 25 gennaio 2012, sostituiva per l’appunto il Sindaco e la Giunta, ma non anche il Consiglio comunale.
Ed invero sarebbe stato quest’ultimo organo competente a deliberare la individuazione delle nuove sedi farmaceutiche nel territorio del Comune, secondo quanto disposto dall’art. 32, co. I, lett. b) della legge n. 142 del 1990, ora abrogata, ma oggetto di rinvio da parte della legge della Regione Siciliana n. 48 del 1991. Infatti, secondo tale disposizione, il Consiglio comunale è competente ad adottare tutti gli atti di programmazione, “costituenti atti fondamentali, espressione dell’esercizio delle funzioni proprie di ente esponenziale della collettività locale”, mentre il sindaco è organo a competenza residuale.
Il nuovo procedimento di determinazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione voluto dal D.L. n. 1 del 2012 risulta del tutto inedito e diverso da quello precedentemente vigente, che invece si concludeva con un atto regionale, previo esercizio di una mera funzione consultiva comunale. L’odierno provvedimento comunale è infatti, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sostanzialmente identico alla “vecchia pianta organica delle farmacie” di competenza regionale, avendone la stessa natura programmatoria e discrezionale (cfr. Cons. St., sez. III, n. 1858 del 2013 e sez. IV n. 68 del 2006).
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