Con le sentenze nn. 182 e 188 del 2013 la Corte si trova ancora una volta a dirimere controversie fra Stato e Regioni in materia di “gestione del territorio” e “tutela dell’ambiente”.
Per quanto riguarda la prima, il Giudice delle Leggi ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 3 della l.r. dell’Abruzzo n. 28 del 2012 che stabiliva l’incompatibilità assoluta fra le zone sismiche di prima categoria del territorio regionale e la realizzazione di gasdotti e oleodotti di maggiori dimensioni, al fine di tutelare il territorio regionale, con una disciplina più stringente, rispetto alla normativa nazionale.
La Corte infatti, nell’individuare immediatamente l’ambito competenziale della disciplina impugnata nella “gestione del territorio” e nella “produzione e trasporto nazionale dell’energia”, afferma che il parametro di costituzionalità è in questo caso costituito dall’art. 117 co. III Cost., ma anche dall’art. 1 della Legge n. 239/2004 e dall’art. 29, comma 2, lettera g), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il primo riserva allo Stato, d’intesa con la Conferenza unificata, «l’identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» e «l’individuazione della rete nazionale dei gasdotti» (art. 1 commi 7, lettera g), e 8, lettera b), n. 2); il secondo riserva esclusivamente allo Stato funzioni amministrative e autorizzatorie in materia di impianti costituenti parte della rete energetica nazionale (come già riconosciuto dalla stessa Corte con sentenze n. 313/2010 e n. 383/2005).
Per cui, sebbene la disciplina regionale fosse più stringente, la Corte sceglie di cavalcare l’onda delle “esigenze di carattere unitario” invocate dalla legislazione nazionale, ritenute “ancora più pressanti” in zone sismiche. Lo strumento attraverso il quale realizzare il coinvolgimento di entrambi gli Enti è l’intesa ed è dunque per la violazione del principio di leale collaborazione che la disposizione regionale, che prevede “a priori” l’incompatibilità fra la localizzazione e la realizzazione di gasdotti e oleodotti di maggiori dimensioni e le zone sismiche di prima categoria, sebbene maggiormente garantista, deve essere dichiarata incostituzionale.
Con la sentenza n. 188 del 2013 invece la Corte giudica fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Sardegna, il quale aveva impugnato l’art. 5, co. XXVIII della legge della Regione Autonoma della Sardegna nella parte in cui disponeva che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale. In particolare, il giudice amministrativo riscontrava una violazione dell’art. 117, co. II, lett s), Cost. che affida alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la “materia valore” della tutela dell’ambiente.
In questo caso, parametro interposto è considerato anche l’Allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), il quale nella lettera c-bis) impone la procedura di valutazione di impatto ambientale per tutti gli impianti eolici, senza alcuna esclusione dei “sotto soglia”, prevedendo dunque la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.
Tale obbligo è infatti posto a tutela del “valore della tutela ambientale” (così come già affermato in C. cost. n. 127/2010) e dunque la norma regionale impugnata risulta evidentemente invasiva del citato ambito di competenza statale esclusiva. Sul punto la costante giurisprudenza della Corte ha affermato ripetutamente che specifici interventi legislativi regionali sono ammessi, se però siano espressivi di competenze proprie della Regione stessa (cfr. C. cost. n. 67, 192 e 227/2011 e 58/2013). (Sullo stesso argomento si veda in questo blog R. Di Maria, VAS e VIA: l’infinito “rimpallo” Stato-Regioni, a commento di C. cost. n. 178 del 2013).
In questi due casi, dunque, la materia della energia, intesa in senso ampio e ricomprendendovi il suo trasporto e la sua produzione, nonché la realizzazione delle infrastrutture a ciò idonee, diviene terreno di scontro fra Stato e Regioni, perché capace di incidere su competenze legislative concorrenti e esclusive (i.e. “materia valore” come la tutela dell’ambiente). Ma sia che le Regioni adottino discipline più stringenti (come nel citato caso dell’Abruzzo), sia che ne adottino di maggiormente elastiche (come nel caso della Sardegna) rispetto alla normativa nazionale, la Corte decide di far pendere comunque il piatto della bilancia dalla parte di quest’ultimo, ingenerando così la ulteriore proliferazione di ricorsi.
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