Il tema dell’individuazione dei soggetti legittimati ad agire in giudizio per la tutela risarcitoria dell’interesse pubblicistico alla salvaguardia ambientale rappresenta uno dei profili più dibattuti del diritto dell’ambiente degli ultimi anni.
La scelta dell’art. 311 del Testo Unico ambientale di conferire al solo Ministero dell’Ambiente la legittimazione ad agire nei confronti del danneggiante, in particolare, ha destato diverse perplessità in dottrina laddove comporta l’impossibilità per le Regioni e le altre istituzioni rappresentative delle comunità locali, di agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalla lesione dell’interesse pubblicistico all’ambiente, anche qualora il fatto illecito sia avvenuto nel proprio territorio.
Tale limitazione è stata oggetto di due giudizi di legittimità costituzionale decisi dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 235/2009 e 126/2016. Con l’ultima pronuncia, in particolare, la Corte ha rigettato la questione relativa alla possibile contrarietà a Costituzione del sistema previsto dagli artt. 311 e ss. del D. lgs. 152/2006 e sembra aver, dunque, posto la parola “fine” alla questione.
Nondimeno, la decisione della Consulta lascia aperte alcune importanti questioni rimaste a margine del decisum, fra cui la stretta connessione tra titolarità dell’interesse diffuso alla salubrità ambientale e diritto di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno ambientale e, sotto altro punto di vista, il problema delle conseguenze del possibile mancato esercizio da parte del Ministero dell’Ambiente della facoltà di agire in giudizio ai sensi dell’art. 311 del T.U. ambientale.
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