1. Premessa di sistema
Avuto riguardo alla potestà statutaria, le regioni speciali si trovano invischiate in un vero e proprio paradosso: per definizione dovrebbero avere «forme e condizioni particolari di autonomia», così come recita l’art. 116 della Costituzione, assicurate proprio dagli statuti speciali approvati con legge costituzionale, ma la prima – e forse più significativa dal punto divista politico-istituzionale – forma di autonomia (quella statutaria, appunto) è oggettivamente più circoscritta – se non obliterata del tutto – rispetto a quella delle regioni ordinarie.
Infatti, a norma dell’art. 123 Cost. le regioni di diritto comune sono del tutto libere nel decidere i tempi e i contenuti della riforma dei rispettivi statuti. La norma – opportunamente modificata nel 1999 con la legge costituzionale n. 1 che fece da battistrada alle successive e più ampie riforme del titolo V della Costituzione e degli statuti speciali apportate con le leggi costituzionali n. 2 e 3 del 2001 – prevede che lo statuto ordinario è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per marcare la differenza rispetto all’originario sistema di controlli sulle leggi regionali ordinarie – anch’esso modificato radicalmente dalla L. cost. n. 3 del 2001 – la stessa disposizione costituzionale prevede esplicitamente che per tale “legge statutaria” non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.
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