
1. La recente approvazione del D.L. n. 113 del 2018 (c.d. “Decreto sicurezza”) e, nello stesso anno, la sua conversione nella legge n. 132 hanno non solo alimentato accesi dibattiti nella società civile, oltre che nella comunità scientifica, ma anche innescato la decisa reazione di alcuni Presidenti di Regioni e Sindaci di Comuni dislocati in aree geografiche diverse: i primi valutando la possibilità di procedere ai sensi dell’art. 127 Cost. e, dunque, prospettando una violazione delle proprie competenze legate all’immigrazione; i secondi, invece, minacciando la disapplicazione (o, meglio, invitando il personale amministrativo a procedere in tal senso) delle norme ritenute incostituzionali. L’obiettivo è pur sempre quello di ottenere, sia pure ovviamente per vie diverse, una pronuncia di accoglimento della Consulta su alcune scelte riguardanti la riduzione dei casi in cui è possibile rilasciare il permesso di soggiorno umanitario e, soprattutto, il divieto di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo.
Il quadro complessivo del dibattito ancora in corso sollecita diverse riflessioni. Alcune riguardano il merito delle questioni e soprattutto il rapporto fra la sfera di competenza delle Regioni e i diversi campi materiali legati all’immigrazione. Altre, invece, sono decisamente più generali e di sistema. Parto da queste ultime per arrivare alle prime.
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