1. La Costituzione consente modifiche delle circoscrizioni territoriali che coinvolgono due (o più) regioni. Le variazioni territoriali possono riguardare, da un lato, la fusione fra regioni oppure la creazione di nuove regioni (art. 132 primo comma), e dall’altro il transito di province e comuni da una regione a un’altra (art. 132 secondo comma).
La sorte delle due previsioni costituzionali è stata fin qui piuttosto diversa. Per quanto riguarda il primo comma, sono rimaste senza seguito le proposte di legge presentate nella XVI legislatura volte a creare nuove regioni. E nemmeno ha portato a risultati concreti il dibattito che periodicamente si riaccende sulle macroregioni, che costituirebbero, appunto, una forma di fusione fra regioni. Sicché l’unica variazione territoriale resta l’istituzione nel 1958 della regione Molise, peraltro avvenuta in base alla XI disposizione transitoria e finale e quindi in deroga all’art. 132 della Costituzione.
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