1. Notazioni introduttive: un fenomeno significativo (e che riguarda tutti gli enti territoriali)
Nell’ambito di un Convegno dedicato alla legge regionale, nei suoi diversi profili – ed in particolare al ruolo che tale fonte del diritto ha assunto in concreto nell’ordinamento costituzionale italiano –, pare utile proporre una riflessione riguardante le interrelazioni tra la legge regionale stessa ed il principio di uguaglianza, con riferimento, nello specifico, al trattamento da essa operato nei confronti degli stranieri (residenti, o a vario titolo presenti, all’interno del territorio delle Regioni).
Tali interrelazioni, invero (come dimostrano recenti ricerche di più ampia portata), risultano oggi particolarmente controverse a seguito dell’emersione, in anni a noi vicini, di un fenomeno ben determinato: la violazione del principio di uguaglianza – per di più, nel suo «contenuto essenzialissimo» rappresentato dal divieto di discriminazioni soggettive – da parte di leggi adottate dalle Regioni (ma anche – sebbene ciò esuli dall’oggetto del presente contributo – di atti degli altri enti territoriali della Repubblica, e dello stesso legislatore statale) nell’esercizio della potestà normativa ad esse riconosciuta dalla Costituzione. Si tratta di un fenomeno rilevante – e perciò significativo – sia per la sua portata “quantitativa” (cioè per il numero di leggi regionali che hanno comportato la lesione del principio di uguaglianza formale), sia dal punto di vista “qualitativo” (cioè per il contenuto materiale di tali fonti). Per questi motivi esso ha suscitato la reazione della giurisprudenza (dei giudici comuni e, su sollecitazione di questi, della Corte costituzionale), che – su iniziativa spesso di associazioni e di altri soggetti collettivi finalizzata specificamente alla tutela dei diritti degli stranieri – ha “sanzionato” le violazioni in parola (come si vedrà, in modi diversi).
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