Il processo di attuazione della previsione contenuta nell’art. 116, comma terzo della Costituzione apre la stagione del regionalismo differenziato. Con legge ordinaria il Parlamento può attribuire alle Regioni «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» sulla base di un’intesa tra lo Stato e la regione interessata, secondo quanto stabilito con la novella del Titolo V.
La norma sul regionalismo “diseguale” è rimasta per lungo tempo dormiente, solo nel 2018, sul finire della XVII legislatura, su iniziativa delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto si è giunti alla definizione di tre distinti accordi “preliminari”, ciascuno sottoscritto dal Governo e dal Presidente della Regione interessata. Tali accordi contengono i principi generali, la metodologia e un elenco di materie da trasferire alle Regioni.
L’intesa ha durata decennale, potendo essere modificata in qualunque momento di comune accordo tra lo Stato e la Regione, «qualora nel corso del decennio si verifichino situazioni di fatto o di diritto che ne giustifichino la revisione». In sede di pre-intese è stato anche previsto un sistema di finanziamento, sganciato gradualmente dalla spesa storica e rimodellato sulla base dei costi standard ridefiniti «in relazione alla popolazione residente e al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale» (art. 4 c. 1, lett. c) delle pre-intese).
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