
1. Premessa
Il 22 ottobre 2017 si sono svolti due referendum regionali consultivi, finalizzati a conoscere la volontà degli elettori lombardi e veneti circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia per le rispettive Regioni, ex art. 116, terzo comma, Cost. – introdotto con la riforma del Titolo V del 2001 – il quale prevede il cd. “regionalismo differenziato”. Le Regioni in questione hanno cercato di sfruttare la spinta popolare al fine di rafforzare la propria posizione negoziale di fronte allo Stato, benché la strada dell’art. 116, terzo comma, Cost. fosse già percorribile, come dimostra l’esempio della Regione Emilia-Romagna.
Questi due referendum hanno posto una serie di problemi rilevanti. Da un lato, questioni procedurali legate ai quesiti, nonché ai diversi percorsi seguiti dalle due Regioni, con l’intervento della Corte costituzionale nel caso veneto (v. infra). Dall’altro, alcune questioni connesse al valore del referendum consultivo, e, più in generale, degli strumenti di democrazia partecipativa, soprattutto in relazione ai rischi di un distorto uso politico: si pensi alla divergenza tra il generico quesito referendario volto ad ottenere maggiore autonomia e le richieste, successive all’esito positivo delle consultazioni popolari, di devoluzione di tutte le competenze previste dall’art. 116 Cost., ovvero di quote rilevanti del gettito di imposte dello Stato: rivendicazioni che, oltre a mettere a rischio le esigenze di solidarietà nazionale, possono rendere meno agevoli le trattative in corso tra Regioni e Governo, in vista del raggiungimento dell’intesa richiesta dall’art. 116 della Costituzione.
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