
1. Introduzione
Con la sentenza in commento la Corte costituzionale scrive, per usare le parole dello stesso giudice delle leggi, l’«ultimo atto di un travagliato iter di riforma, connotato da un altalenante rapporto di omogeneità-disomogeneità rispetto alla legge statale n. 56 del 2014, in alcuni suoi contenuti, peraltro, addirittura anticipata dalla legge della Regione Siciliana 27 marzo 2013, n. 7 (Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi comunali)». La commedia della riforma degli enti di area vasta siciliani, però, non si conclude qui perché la sentenza della Corte obbliga il legislatore siciliano a porre nuovamente mano alla materia con l’auspicio che la prossima possa essere la volta buona per dare stabilità organizzativa e identità istituzionale ad un ente che dal 2013, sull’onda emotiva di un poco accorto dibattito mediatico e politico, ha subito innumerevoli riforme, una peggiore dell’altra, che l’hanno condotta in una condizione di vita vegetativa con enorme danno per i servizi che gli sono affidati e per gli stessi lavoratori che si trovano in una condizione di incertezza e sostanziale precarietà.
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