
Introduzione
A circa un anno e mezzo dai referendum popolari del 22 ottobre 2017 in Lombardia e Veneto, il percorso di differenziazione intrapreso da un gran numero di Regioni a Statuto ordinario – solo Abruzzo e Molise non risultano, ad oggi, aver adottato alcuna iniziativa formale in tal senso – induce a tornare a interrogarsi sulle peculiarità dei procedimenti di attuazione dell’art. 116, co. 3, Cost. che vengano avviati previa indizione di una consultazione popolare.
L’esperienza sembra aver avvalorato la tesi per cui i cd. referendum per l’autonomia siano non soltanto inidonei a sortire effetti giuridici immediati in ordine all’attivazione dell’iter di differenziazione e, a maggior ragione, anche rispetto alla definizione dei contenuti delle eventuali intese da stipularsi tra Giunta regionale e Governo, ma siano anche forieri di instabilità nei rapporti istituzionali, in primis tra i diversi organi coinvolti nel procedimento e, più in generale, anche tra enti territoriali, rectius tra Stato e Regioni. La tradizionale ambiguità insita nell’uso dello strumento referendario, anche qualora esso si presenti nella sua veste di consultazione non vincolante, non implica, tuttavia, che esso non possa prestarsi allo scopo di catalizzare autentiche istanze di autonomia.
Pertanto, pur di fronte al rischio niente affatto teorico che le consultazioni popolari divengano strumenti di lacerazione territoriale o di esasperazione del conflitto politico-partitico, la tentazione alla quale il giuspubblicista non dovrebbe soggiacere è di derubricare il referendum popolare a istituto aprioristicamente inadatto a contribuire alla formazione dell’indirizzo politico, pena un ulteriore logoramento del rapporto già critico tra rappresentanti e rappresentati. Al contrario, la comune derivazione dal regime rappresentativo del referendum popolare e della rappresentanza parlamentare richiede di sviluppare soluzioni normative che siano ragionevolmente in grado di soppesare entrambi i momenti e questo vale, in particolar modo, per l’iter tratteggiato dall’art. 116, co. 3, Cost. In tale contesto, infatti, l’innesto di una specifica manifestazione della volontà popolare su un esercizio negoziato della funzione legislativa può configurarsi come elemento di “stimolo” irrinunciabile per riorganizzare i rapporti tra diversi soggetti dello Stato ordinamento ovvero come elemento preordinato ad evitarne una clamorosa disintegrazione.
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