1. La sentenza n. 33 del 4 marzo 2019
Con la sentenza n. 33 del 4 marzo 2019 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità dell’obbligo di gestione associata di funzioni e servizi locali previsto dall’articolo 14 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010 n. 122.
La disposizione, è noto, prevede l’obbligo per i piccoli comuni di esercitare in forma associata, mediante unioni di comuni o convenzioni, le funzioni qualificate come fondamentali dal comma 27.
Diverse le questioni di costituzionalità sollevate dal giudice a quo in ordine all’articolo 14 (altre hanno riguardato invece una disposizione di legge regionale della Campania), ma solo una infine quella accolta. Con sentenza additiva di accoglimento, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del solo comma 28 «nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l’esonero dall’obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento».
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