
1. Autonomia e differenziazione
La dottrina ha ampiamente declinato la condizione costituzionale delle Regioni quali ordinamenti giuridici autonomi sia in termini contenutistici (quale autonomia) che relazionali (rispetto a quali altri soggetti) definendo il tratto principale della loro condizione in termini di autonomia politica ossia differenziazione degli indirizzi politici e quindi delle norme; «la Regione ha un vero e proprio diritto soggettivo alla sua sfera giuridica ed è legittimata ad agire nei confronti dello Stato qualora questo violi la sua competenza» ed ha «il diritto di rivendicare, nei limiti segnati dalla Costituzione, l’autonomia (ed il conseguente esercizio dei poteri) ad essa attribuita dalla Costituzione stessa».
Autonomia politica – quindi normativa – è sinonimo di differenziazione dal momento che esiste una duplice dimensione relazionale per cui un ordinamento giuridico è autonomo e può così differenziarsi nelle proprie scelte normative. In primo luogo, esso si differenzia da una normativa omogenea a livello nazionale ossia dotata di una scala di azione più ampia; così operando, al tempo stesso, quell’ordinamento giuridico si trova nelle condizioni di differenziarsi anche dagli altri soggetti autonomi sulla base di una scelta sistemica che l’ordinamento giuridico ha fatto (a livello costituzionale) e che tende alla definizione di norme diverse per territori diversi. Può essere certamente utile qualificare la prima come “differenziazione verticale” e la seconda – sulla quale ci soffermeremo a ragionare – quale “differenziazione orizzontale”.
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