
1. La devoluzione di materie alle regioni come “riforma costituzionale” e la conseguente necessità di un ruolo centrale del Parlamento
Il dibattito politico e istituzionale degli ultimi mesi si è concentrato sulla possibilità di dare attuazione al regionalismo differenziato previsto dall’art. 116, terzo comma, della Costituzione, come novellato dall’art. 2 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Il tema della «specialità diffusa», dopo anni di mancata attuazione, è entrato al centro del dibattito verso la fine della scorsa legislatura, quando, come noto, alcune Regioni hanno formalizzato le prime richieste per il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia.
Una delle questioni di maggior interesse riguarda il procedimento di cui avvalersi per attribuire a una Regione «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia». Da questo punto di vista, l’art. 116, terzo comma, della Costituzione prescrive una procedura ben identificata, la quale non manca però di qualche dubbio interpretativo da risolvere, specialmente in assenza di una sua legge di attuazione. Sintetizzando, la Costituzione prescrive quattro “passaggi”: a) la proposta della Regione; b) una preventiva fase consultiva con gli enti locali; c) il raggiungimento di un’intesa tra Stato e Regione e, infine, d) l’approvazione di una legge a maggioranza assoluta da parte del Parlamento «sulla base di intesa».
Visualizza il documento integrale.



