
1. Il nodo del corretto finanziamento dei livelli essenziali
Il tema della garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali è di inesauribile attualità, ed anzi: appare ancor più meritevole di attenzione in questa fase istituzionale della nostra Repubblica delle autonomie, in cui è in discussione l’assegnazione di un livello differenziato di potestà ad alcune Regioni. L’attribuzione di competenze in forma piena alle Regioni ordinarie e soprattutto di quelle potestà – tutela della salute e istruzione – che hanno ad oggetto diritti sociali implica che le relative modalità di finanziamento siano definite in maniera coerente con le norme – primarie e costituzionali – che disciplinano la materia finanziaria: e tra queste le modalità di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, che soddisfano tali diritti, occupano una posizione centrale.
Pare pertanto opportuno portare all’attenzione una recente sentenza della Corte costituzionale che dirime una controversia tra la Regione Siciliana e lo Stato, perché da essa si possono ricavare alcune indicazioni significative in merito a come il tema del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni vada correttamente impostato se si vogliono assicurati i diritti sociali che quelle prestazioni sono in grado di realizzare. La decisione è la sent. 197/2019, che si muove tra le categorie dei livelli essenziali e delle modalità di copertura delle previsioni di spesa: il pregio della pronuncia è quello di proiettare una questione di metodologia contabile – le modalità di individuazione dei mezzi di copertura – nell’orizzonte di una questione “alta” di diritto costituzionale, ovvero le condizioni di effettivo soddisfacimento dei diritti.
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