1. L’art. 116, comma terzo, Cost. e i suoi paradossi
Il regionalismo differenziato, per come normativamente costruito nel 2001, ha posto, fin dalla sua introduzione, una molteplicità di dubbi interpretativi.
Rileggendo oggi l’art. 116, comma terzo, appare evidente come il legislatore costituzionale, pur prevedendo le potenzialità di una differenziazione delle Regioni ordinarie, abbia preferito introdurre una disciplina poco chiara nei suoi obiettivi e circondata di cautele nelle procedure.
Nella molteplicità di passaggi previsti e di attori istituzionali implicati, non c’è un solo punto della procedura che non abbia suscitato negli anni numerose ipotesi attuative e questo non solo perché espressioni quali «sentiti gli enti locali» o «su iniziativa della Regione interessata» sembrano essere state concepite con il preciso intento di generare dubbi interpretativi, ma perché è lo stesso significato dell’istituto nell’ordinamento repubblicano a non essere stato chiarito dal testo dell’art. 116, comma terzo.
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