
1. Legislazione del “Terzo settore”: l’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 117/2017
Scrive Sant’Agostino, nelle sue Confessiones, di sapere «cos’è il tempo, ma quando me lo chiedono non so spiegarlo»: qualcosa di simile avviene quando si tenta di definire cosa sia il “Terzo settore”, ed in cosa l’espressione si distingua da quelle similari, ma non coestensive, di “volontariato”, “enti non profit”, “Onlus”, o simili: tutte dizioni che, pur rientrando nel concetto di “Terzo settore”, non lo esauriscono.
Nel disciplinare gli enti del Terzo settore – col D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mod. – il Legislatore ha, infatti, sentito la necessità di affiancare, ad una definizione soggettiva (art. 1), esemplificativa, ma tendenzialmente esaustiva, in base alla quale «[s]ono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale», una seconda e cumulativa definizione finalistica (o funzionale).
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