1. L’Europa delle Regioni e il destino dell’unità nazionale
Se è vero che fino alla metà degli anni Ottanta «la Comunità europea ha mostrato una quasi totale indifferenza rispetto all’organizzazione territoriale degli Stati membri», è altrettanto vero che, al contrario, l’Unione europea, fin dai suoi albori, ha più volte espresso la volontà di implementare il ruolo delle realtà regionali e locali nelle procedure di decision making. Basti pensare al Trattato di Maastricht del 1992, cui si devono sia l’istituzione del Comitato delle Regioni sia l’enunciazione del principio di sussidiarietà; e al Trattato di Lisbona del 2009, successivo al fallimento del processo di ratifica della Costituzione europea, che contiene, tra l’altro, importanti enunciazioni sul riconoscimento del sistema delle autonomie locali e regionali (art. 4 TUE) e sulla sussidiarietà (art. 5). L’indubbio avanzamento della «comunitarizzazione dei sistemi regionali nazionali» ha lasciato, tuttavia, invariata «l’insopprimibile centralità degli Stati nell’architettura dell’Unione» e ciò non stupisce, considerato l’attuale assetto di poteri all’interno dell’UE e il suo riconosciuto deficit democratico. Il Comitato delle Regioni, pur dotato di prerogative sempre più ampie tra cui la possibilità di adire la Corte di Giustizia, non è mai assurto a terzo cardine istituzionale dell’UE – a fianco agli Stati e ai popoli. Inoltre, non si può negare che «la partecipazione delle Regioni alla fase di elaborazione del diritto europeo (c.d. fase ascendente) sia questione rimessa in misura prevalente al diritto dei singoli Stati membri, e prima di tutto alle rispettive carte costituzionali». Non a caso, a partire dagli anni ’80, l’attenzione e l’interesse verso le realtà territoriali è aumentata in concomitanza con l’adesione alle Comunità di Stati a connotazione federale e con la trasformazione di alcuni Stati membri in senso federale o regionale.
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