
1. Rispetto alle molte questioni problematiche emerse a causa della diffusione del contagio da COVID-19 – alcune di rilevanza strettamente pratica, altre di natura più ampiamente teorica – in premessa a tutte pare porsi quella relativa al rapporto fra le fonti del diritto e la tutela delle libertà fondamentali: non foss’altro perché, come da manuale, la c.d. “riserva di legge” rappresenta il principale strumento di salvaguardia costituzionale delle predette libertà; e perché – in atto – la gran parte dei provvedimenti limitativi della libertà (soprattutto) di circolazione hanno avuto invece la forma del d.P.C.M.
Prima di argomentare in merito ai suddetti provvedimenti nonché alla loro (rilevante) successione cronologica, è opportuno ricostruire sinteticamente il binomio «riserva di legge-tutela delle liberta fondamentali» nel contesto del sistema italiano delle fonti del diritto con particolare riferimento – per il tema trattato – agli artt. 16 e 120 Cost.
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