1. Il fatto. Il tentativo di isolare l’isola con un’ordinanza sindacale
Nel vortice emergenziale il Sindaco del Comune di Messina ha adottato ex art. 50 TUEL l’ordinanza n. 105 del 5 aprile 2020 recante per «chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso il Porto di Messina» (i) l’obbligo di registrazione on line 48 ore prima dell’orario previsto di partenza (dovendo quindi fornire una serie di dati identificativi personali e relativi alla località di provenienza, a quella di destinazione e ai motivi del trasferimento), ii) l’obbligo di attendere il rilascio da parte del Comune di un «nulla Osta allo spostamento», inoltre (iii) per «chiunque intende fuoriuscire dalla Sicilia attraverso i collegamenti navali del Porto di Messina» l’obbligo di registrazione prima dell’imbarco.
L’ordinanza avrebbe avuto efficacia dalle ore 00.01 dell’8 aprile 2020 sino al 13 aprile 2020.
Tuttavia in data 7 aprile la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha tempestivamente inoltrato al Consiglio di Stato in sede consultiva la richiesta di parere del Ministro dell’Interno, approvata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 aprile, in merito alla proposta di annullamento straordinario della suddetta ordinanza, attivando così il procedimento previsto dall’art. 138 TUEL; la richiesta di parere è stata motivata alla luce di molteplici profili di illegittimità nonché dell’esigenza di salvaguardare in una situazione di crisi epidemiologica il ruolo dello Stato come garante dell’unità dell’ordinamento, nel quale deve ritenersi ammessa per i Comuni «esclusivamente la possibilità di intervenire con ordinanze all’interno e conformemente alla cornice delineata dai provvedimenti statali».
Visualizza il documento integrale.



