
1. La Costituzione italiana, a differenza di altre Carte dei diritti (es. la Cost. spagnola, che all’art. 116, prevede tre diversi stati di emergenza – allarme, eccezione, assedio –, definendo procedure diverse in base al rapporto tra azione del Governo e poteri del Parlamento e dei suoi organi), non ha al suo interno norme che disciplinino procedure specifiche per fare fronte a situazioni emergenziali. Occorre, dunque, chiedersi se nel quadro ordinamentale vigente possano trovarsi delle disposizioni che dettino le linee guida per la gestione di situazioni critiche, che esulino dall’ipotesi prevista dall’art. 78 Cost.
L’attuale emergenza, dovuta all’espansione dell’epidemia legata al SARS-CoV-2 (di seguito Covid-19), ha prodotto effetti devastanti in ogni settore, investendo sia il comparto sanitario, che l’ambito economico, che, ancora, quello giuridico.
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