
Nell’illustrare in Parlamento le norme di quella che sarebbe divenuta la l. n. 100 del 1926 (norme «sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme legislative»), il Ministro Alfredo Rocco (Camera dei deputati, 25 giugno 1925) ricordava: «Vi sono circostanze nelle quali la legislazione normale, appunto per la sua natura, non può essere applicata. Vi è in sostanza come una condizione risolutiva, o, se si vuol meglio, sospensiva tacita in tutta la legislazione nazionale, cioè che non si verifichino circostanze straordinarie, nelle quali la legislazione normale non si possa più applicare, e non vi sia tempo per provvedere, in via legislativa, alle nuove esigenze sopravvenute. Allorché questa condizione si verifica, la legislazione normale viene meno, e sorge di necessità, la facoltà del Governo di provvedere”.
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