
Le recenti vicende che hanno visto la Regione Abruzzo “cambiare colore” due volte in appena due giorni appaiono sintomatiche della necessità di affrontare temi e intervenire in maniera sistematica su determinati profili giuridici. Ora, se, per un verso, è vero che «[e]guagliare la pervasività del Covid-19 [sia] una sfida persa in partenza», maturare, per altro verso, considerazioni a proposito dell’opportunità di addivenire a una organica disciplina dell’emergenza, ripensare il Titolo V, a vent’anni dall’ultima, ampia riforma che ha interessato tale partizione del testo costituzionale e ridefinire sistemicamente la teoria delle fonti del diritto appare quanto mai auspicabile o, più verosimilmente, inevitabile.
Atteso che, nel momento in cui si scrive, il Paese è alle prese con l’iter di formazione di un nuovo governo e il tema delle riforme sembra accantonato, non si possono non prospettare, quanto meno ex post, un cambio di paradigma e l’adozione di regole nuove che, lungi dal pregiudicare il principio della certezza del diritto, dosino equilibrio e ragionevolezza, efficacia, adeguatezza, proporzionalità. Nel suo “piccolo”, anche la vicenda che vede coinvolto il giudice amministrativo abruzzese – e che ha portato la Regione Abruzzo a collocarsi in appena 48 ore in due diverse fasce di rischio – è sintomatica dell’esigenza di maturare riflessioni sugli aspetti dianzi accennati, affinché situazioni “di fatto” e “di diritto” non risultino particolarmente distanti o, persino, contrapposte e, parimenti, affinché la “leale collaborazione” non si configuri come un principio “vuoto” ma goda di effettiva applicazione, ancor più nei contesti multilivello.
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