
1. Cercherò di fornire qualche elemento di approfondimento rispetto alle tante sollecitazioni proposte in apertura.
È fuori discussione, a mio avviso, che la mancanza di una legge “organica” a completamento delle scarne, o quasi assenti, procedure previste dal terzo comma dell’art. 116 finisca per condizionare, in negativo, l’avanzamento del processo di concretizzazione del regionalismo differenziato. In questi mesi (ormai anni) è apparso evidente che gli aspetti formali e procedurali offrono problemi e occasioni di divisione non meno dei profili più materiali, che concernono le funzioni concretamente suscettibili di trasferimento con relative risorse finanziarie. Fermo restando che sono convinta, come è stato detto, che nella regolazione dei procedimenti che sono presupposti dall’art. 116, terzo comma, la natura degli interessi in gioco e l’equilibrio di questi interessi meriterebbero una qualche integrazione del testo costituzionale. Integrazione che, oltre alla manutenzione del dettato costituzionale, deve coinvolgere, in misura diversa, tre tipologie di fonti immediatamente soggette alla Costituzione: la legge ordinaria statale, i regolamenti parlamentari e la legge regionale.
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