
1. Portata storica e “magistrale” della sentenza 192/2024
Difficilmente potrebbe negarsi l’eccezionale importanza della sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, non solo per la sua evidente rilevanza politica, ma per la ricca mole di precetti giuridici che essa richiama con chiara autorevolezza. Anche per questo potrebbe definirsi “storica” e in futuro certo sarà destinata ad essere richiamata più volte dalla stessa Corte. Su di essa la dottrina ritornerà nei prossimi anni e non si pretende, qui, di fare un esame funditus et generale della pronuncia. Si cercherà di formulare alcune prime e brevi considerazioni soltanto su alcuni aspetti, fra i molti, di maggiore rilievo, almeno a giudizio chi scrive.
La straordinaria ricchezza e complessità della pronuncia è confermata, sul piano dei contenuti, dalla lunghezza del testo e, sul piano della tecnica processuale, dalla sua natura di decisione “a dispositivo multiplo”. Il dispositivo comprende, infatti, ben 52 dichiarazioni: 25 di “non fondatezza”, 13 di “inammissibilità”, 6 di “fondatezza” o mera illegittimità, 5 di tipo “sostitutivo” (nella parte in cui prevede, stabilisce, menziona…anziché), 2 di illegittimità “in via consequenziale” e 1 di tipo “additivo” (nella parte in cui non prescrive…).
Il rigetto delle (invero implausibili) richieste che volevano la cancellazione dell’intera legge, insieme alle 13 dichiarazioni di inammissibilità e alle 25 di infondatezza della q.l.c. – se contrapposte alle “sole” 15 dichiarazioni di illegittimità (nelle varianti supra indicate) – potrebbero indurre alla superficiale ed erronea impressione che tutto sommato la sentenza abbia salvato, anzi “conservato”, il testo legislativo. Ma – nell’analisi complessiva delle 52 dichiarazioni presenti nel dispositivo – il confronto meramente quantitativo fra ciò che la Corte ha salvato e ciò che la Corte ha cancellato non coglie la ben diversa e tagliente portata qualitativa dell’operato del Giudice delle leggi. A ben vedere, e diversamente dalle impressioni di qualcuno, non solo la legge n. 86/2024 (c.d. Calderoli) è stata radicalmente mutilata in diversi e significativi punti, ma le almeno 5 interpretazioni costituzionalmente conformi che la Corte ha dato delle rimanenti parti del testo oggi rendono la legge una specie di casa bombardata di cui restano in piedi solo i muri esterni, una sorta di simulacro dell’originario e assai discutibile progetto di “differenziazione”.
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