Il 23 marzo è stata approvata – a larga maggioranza, nonostante una lunga gestazione – la legge regionale siciliana sulla elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali. Rispetto alla vigente legge regionale n. 35/1997, la disposizioni contenute nella nuova legge – che entrerà in vigore nel 2012 – prevedono alcune rilevanti novità.
Sebbene resti unica la scheda per l’elezione sia del sindaco sia del Consiglio comunale, l’elettore che voglia esprimere una specifica preferenza dovrà ora votare separatamente per l’uno e l’altro organo, barrando la relativa casella: il voto espresso soltanto per uno dei candidati al Consiglio non si estende, infatti, anche al candidato sindaco collegato alla lista, né viceversa. Coerentemente a tale previsione, si introduce altresì il c.d. “voto disgiunto”, e cioè la possibilità per l’elettore di votare per il candidato alla carica di sindaco, pur se non collegato alla lista del partito cui appartiene il prescelto candidato al Consiglio comunale. Tali previsioni si estendono anche alle Province.
Le liste di candidati devono prevedere una rappresentanza di genere non superiore ai tre quarti dei componenti della lista stessa. I congiunti del sindaco e del presidente della Provincia (i.e. coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al secondo grado) non possono essere nominati in Giunta.
La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e del presidente della Provincia deve essere votata per appello nominale ed approvata almeno dai due terzi dei consiglieri. Non può comunque essere proposta mozione di sfiducia prima del termine di ventiquattro mesi dall’inizio del mandato e negli ultimi centottanta giorni dello stesso.
Nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, l’elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario e contestualmente alla elezione del sindaco. Nei Comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti, il sindaco è eletto con un sistema a turno unico, contestualmente all’elezione del consiglio comunale; è previsto ballottaggio soltanto laddove si verifichi una perfetta parità di voti; il sistema contempla altresì una clausola di sbarramento al 5%. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 infine, è previsto un sistema proporzionale con eventuale ballottaggio.
È introdotto l’istituto della revoca dei presidenti d’assemblea: nei loro confronti può essere presentata una mozione motivata di revoca che – votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti dell’assemblea – determina la cessazione dalla carica di presidente. Le relative modalità devono essere previste negli statuti, che dovranno essere adeguati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Contestualmente alla elezione del Consiglio, la nuova legge elettorale stabilisce l’elezione – a turno unico – del Presidente del consiglio circoscrizionale. È eletto presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi e, in caso di parità, il più anziano di età. È altresì prevista la istituzione – con regolamento – della c.d. “Consulta dei cittadini migranti”; gli EE.LL. dovranno adeguare i propri statuti entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Roberto Di Maria
(Università “Kore” di Enna)
Foto | Flickr.it




