1. La complessiva opacità del dettato costituzionale a riguardo della condizione delle autonomie territoriali
Non è agevole preliminarmente stabilire se si dia in Costituzione un “modello” di autonomia in genere e di autonomia territoriale in ispecie né in cosa propriamente consista. Si tratta, infatti, di intendersi su cosa s’intenda per “modello”, per un verso non potendosi negare che si diano alcune, pur sommarie e in qualche punto appena accennate indicazioni concernenti l’autonomia stessa, nel mentre per un altro verso parrebbe che sia possibile predicare l’esistenza di una pluralità di modelli, non già per il fatto che gli esiti interpretativi degli enunciati e ricostruttivi del modo con cui gli stessi fanno “sistema” possono, ovviamente, divergere a seconda di chi ad essi perviene e della prospettiva da cui si pone, quanto perché la Carta parrebbe indurre a ritenere che l’autonomia non possa che declinarsi al plurale e, se così non fosse, negherebbe… se stessa.
Pur con un linguaggio – come di consueto – contenuto e non di rado sibillino e, persino, francamente oscuro, la Costituzione non si trattiene, per vero, dal fissare alcuni punti fermi dai quali lo studio può tenersi nel corso del suo svolgimento. Se ne dirà ora con la massima sintesi imposta a questa trattazione, circoscrivendo peraltro, per ragioni di spazio, l’esame al solo piano delle vicende della normazione, nel quale cioè con maggiore evidenza si ha modo di toccare con mano la consistenza complessiva dell’autonomia quale risulta dal raffronto tra il disegno costituzionale e l’esperienza fin qui maturata in relazione all’esercizio della principale delle pubbliche funzioni.
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